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Illumia , azienda italiana che offre servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale, operando nel mercato libero. È una società del Gruppo Tremagi.
Via de’ Carracci 69/2
40129 Bologna (Bo)
P.IVA: 02356770988
Info Bonus Luce:
SCONTI E/O BONUS
Bonus Fedeltà: Al Cliente verrà riconosciuto un bonus di 70€, erogato al 12° mese del primo anno di fornitura. In caso di recesso da parte del Cliente prima del 12° mese di
fornitura il bonus non verrà erogato.
Condizioni Luce:
ONERE DI RECESSO ANTICIPATO
Il Cliente espressamente accetta e approva che Illumia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7,
comma 5, del D.Lgs. 210/2021, nell’eventualità in cui il Cliente cessi il rapporto contrattuale
prima della scadenza dell’offerta a prezzo fisso disciplinata dalle presenti CE (ivi incluse, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di recesso per cambio fornitore, voltura verso
altro soggetto, richiesta di chiusura del punto di fornitura o altra causa di cessazione del
rapporto imputabile al Cliente), potrà addebitare al Cliente un corrispettivo a titolo di onere per
recesso anticipato.
Tale corrispettivo sarà applicato nella prima bolletta utile successiva alla cessazione della
fornitura e per ciascun Punto di fornitura oggetto di recesso. L’importo del corrispettivo sarà
determinato in misura proporzionata e non eccedente la perdita economica effettiva derivante dalla
cessazione anticipata del contratto, con riferimento al periodo residuo di durata dell’offerta.
La perdita economica sarà calcolata considerando, per il periodo residuo rispetto alla durata
dell’offerta, i consumi stimati del Cliente e il delta prezzo tra il costo di approvvigionamento
atteso e il valore dei prezzi a termine dell’energia sui mercati di riferimento riscontrati nel
mese di efficacia del recesso, secondo la seguente formula:
V = C × (P0 − P1), dove:
▪ V = valore della perdita economica;
▪ C = consumi stimati per il rimanente periodo di efficacia dell’offerta, sulla base del consumo
annuo del Cliente;
▪ P0 = valore dei prezzi a termine dell’energia sui mercati di riferimento relativo all’intero
periodo di fornitura del Cliente, riscontrati nel mese di sottoscrizione dell’offerta;
▪ P1 = valore dei prezzi a termine dell’energia sui mercati di riferimento relativo al periodo di
mancata fornitura, riscontrati nel mese di efficacia del recesso.
In ogni caso, l’importo addebitato non potrà essere superiore ai valori massimi indicati nella
tabella seguente, differenziati in base all’anno di cessazione della fornitura:
ANNO DI RECESSO 1°
2°
3°
VALORE MASSIMO ADDEBITABILE (IMPOSTE ESCLUSE)
150,00 €
100,00 €
50,00 €
I valori indicati nella precedente tabella rappresentano il limite massimo addebitabile e potranno
essere ridotti qualora la perdita economica effettivamente subita da Illumia risulti inferiore in
base alla formula sopra riportata. Nessun onere di recesso anticipato potrà essere applicato da
Illumia qualora il recesso venga esercitato dal Cliente successivamente all’eventuale esercizio da
parte di Illumia della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni economiche ai sensi
dell’art. 13 del Codice di Condotta
Commerciale.
Info Bonus Gas:
SCONTI E/O BONUS
Bonus Fedeltà: Al Cliente verrà riconosciuto un bonus di 45€, erogato al 12° mese del primo anno di fornitura. In caso di recesso da parte del Cliente prima del 12° mese di
fornitura il bonus non verrà erogato.
Condizioni Gas:
Corrispettivo per il consumo dal PSV + 0,15 €/Smc
13esimo mese
IMPOSTE
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare l’apposita
sezione presente sul sito www.illumia.it.
Info Bonus Luce:
SCONTI E/O BONUS
Bonus Fedeltà: Al Cliente verrà riconosciuto un bonus di 70€, erogato al 12° mese del primo anno di fornitura. In caso di recesso da parte del Cliente prima del 12° mese di
fornitura il bonus non verrà erogato.
Condizioni Luce:
ONERE DI RECESSO ANTICIPATO
Il Cliente espressamente accetta e approva che Illumia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7,
comma 5, del D.Lgs. 210/2021, nell’eventualità in cui il Cliente cessi il rapporto contrattuale
prima della scadenza dell’offerta a prezzo fisso disciplinata dalle presenti CE (ivi incluse, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di recesso per cambio fornitore, voltura verso
altro soggetto, richiesta di chiusura del punto di fornitura o altra causa di cessazione del
rapporto imputabile al Cliente), potrà addebitare al Cliente un corrispettivo a titolo di onere per
recesso anticipato.
Tale corrispettivo sarà applicato nella prima bolletta utile successiva alla cessazione della
fornitura e per ciascun Punto di fornitura oggetto di recesso. L’importo del corrispettivo sarà
determinato in misura proporzionata e non eccedente la perdita economica effettiva derivante dalla
cessazione anticipata del contratto, con riferimento al periodo residuo di durata dell’offerta.
La perdita economica sarà calcolata considerando, per il periodo residuo rispetto alla durata
dell’offerta, i consumi stimati del Cliente e il delta prezzo tra il costo di approvvigionamento
atteso e il valore dei prezzi a termine dell’energia sui mercati di riferimento riscontrati nel
mese di efficacia del recesso, secondo la seguente formula:
V = C × (P0 − P1), dove:
▪ V = valore della perdita economica;
▪ C = consumi stimati per il rimanente periodo di efficacia dell’offerta, sulla base del consumo
annuo del Cliente;
▪ P0 = valore dei prezzi a termine dell’energia sui mercati di riferimento relativo all’intero
periodo di fornitura del Cliente, riscontrati nel mese di sottoscrizione dell’offerta;
▪ P1 = valore dei prezzi a termine dell’energia sui mercati di riferimento relativo al periodo di
mancata fornitura, riscontrati nel mese di efficacia del recesso.
In ogni caso, l’importo addebitato non potrà essere superiore ai valori massimi indicati nella
tabella seguente, differenziati in base all’anno di cessazione della fornitura:
ANNO DI RECESSO 1°
2°
3°
VALORE MASSIMO ADDEBITABILE (IMPOSTE ESCLUSE)
150,00 €
100,00 €
50,00 €
I valori indicati nella precedente tabella rappresentano il limite massimo addebitabile e potranno
essere ridotti qualora la perdita economica effettivamente subita da Illumia risulti inferiore in
base alla formula sopra riportata. Nessun onere di recesso anticipato potrà essere applicato da
Illumia qualora il recesso venga esercitato dal Cliente successivamente all’eventuale esercizio da
parte di Illumia della facoltà di variazione unilaterale delle condizioni economiche ai sensi
dell’art. 13 del Codice di Condotta
Commerciale.
Info Bonus Gas:
SCONTI E/O BONUS
Bonus Fedeltà: Al Cliente verrà riconosciuto un bonus di 45€, erogato al 12° mese del primo anno di fornitura. In caso di recesso da parte del Cliente prima del 12° mese di
fornitura il bonus non verrà erogato.
Condizioni Gas:
Corrispettivo per il consumo dal PSV + 0,15 €/Smc
13esimo mese
IMPOSTE
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte. Per maggiori informazioni in merito alle aliquote applicate ai termini di legge, consultare l’apposita
sezione presente sul sito www.illumia.it.